Art. 1.

      1. All'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, di seguito denominata «legge n. 184 del 1983», sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «tre anni», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;

          b) al comma 4, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».